Normative

Scopri tutte le normative ambientali e di sicurezza applicate da Eko 360 per garantire la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Bonus sociale Gas

Il Bonus Gas è uno sconto sulla bolletta mirato ad assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie sia in condizione di disagio economico sia a quelle numerose.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro, (dato aggiornato per il 2023), oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro(dato aggiornato per il 2023), oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Per accedere al bonus sociale gas è necessario essere allacciati alla rete cittadina del gas, poiché l’agevolazione non può essere riconosciuta se si utilizza gas in bombola. Viene poi erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero sia a quelli serviti in maggior tutela e verrà automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.

Per ottenere i bonus per disagio economico sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.

Mentre per l’accesso al bonus per disagio fisico non ci sono variazioni, i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità  https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm o chiamare il numero verde:

Assicurazioni clienti

L’assicurazione Clienti Finali è la polizza assicurativa, nazionale e collettiva, stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali del gas per tutelare, questi ultimi, nel caso di incidenti o infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, che hanno origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna del gas (PDR) assicurato.

I soggetti inclusi nella copertura sono : 

  • I clienti domestici  ( anche occasionali )
  • i Clienti condominiali domestici che usano, anche occasionalmente, gas metano o un altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto.

I soggetti esclusi nella copertura, invece, sono : 

  • i Clienti finali di gas diversi dai Clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
  • i clienti finali di gas che svolgono una attività di pubblico servizio dotati anch’essi di un misuratore di classe superiore a G25;
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

La polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.

Riduzione accise

Le forniture di gas sono tassate con aliquote differenti sulla base dell’utilizzo (civile o industriale), ma anche sulla base della zona geografica e dell’utenza del cliente finale.

In particolare, le forniture gas per usi industriali e civili devono sostenere delle spese fisse:

  • Iva: imposta sul valore aggiunto che si applica al valore del bene e quindi al costo totale della bolletta gas comprensiva delle componenti e dell’accisa.
  • Addizionale regionale: introdotte dalla legge 14/6/1990 n.158) e successivo Decreto Legislativo 21712/1990 n.398. Le aliquote variano a seconda della Regione in cui è localizzata la fornitura. Le addizionali vengono pagate sulla base del consumo del gas. N.B. Le regioni a statuto speciali non applicano le addizionali.
  • Accisa: imposta erariale sul consumo.

L’accisa viene applicata tenendo conto del Decreto Legislativo del 16/10/1995 n.504 (Testo Unico delle Accise) a tutti i consumatori di gas sulla base del loro consumo. Tradotto, l’accisa viene pagata in base alla quantità effettiva di metri cubi gas consumati. Le aliquote applicate si differenziano per tipologia di utilizzo del gas: civile o industriale.

Accise Agevolate Gas per cogenerazione.

La cogenerazione, che utilizza il gas come combustibile, è una tecnologia molto versatile e consente di ottenere un’elevata efficienza energetica. Proprio per via di quest’efficienza lo Stato stesso sostiene la cogenerazione incentivandola con delle agevolazioni. Una di queste riguarda le accise, che si possono ridurre in modo considerevole rispetto all’aliquota agevolata per usi termici.

Non solo Accise Agevolate Gas, ma anche riduzione per imprese.

Per quanto riguarda il gas, le tasse da pagare sono più alte rispetto all’energia elettrica e il costo finale in Italia è tra i più alti a livello europeo. Tuttavia, oltre alle agevolazioni, esistono alcune riduzioni di accisa e addizionale regionale che aiutano ad alleggerire l’imposta ordinaria. Ecco quali sono i casi in cui viene applicata l’accisa agevolata per imprese:

  1. Impianti sportivi per attività dilettantistiche senza fine di lucro.
  2. Attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti.
  3. Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, produzione energia elettrica e cogenerazione.
  4. Attività svolte in case di cura.
  5. Forze Armate Nazionali.
  6. Rappresentanze diplomatiche.
  7. Organizzazioni internazionali.
  8. Alcuni Stati e Organizzazioni Internazionali.

Riassumendo, le imprese con uso gas industriale che godono dell’accisa ridotta sono alberghi, strutture ricettive, strutture per la distribuzione commerciale, ristoranti (agevolazione al 50%), pizzerie e bar.

Nel caso delle strutture per la distribuzione commerciale, dei ristoranti, delle pizzerie e dei bar, la Regione potrebbe decidere di applicare un’imposta sostitutiva.

Esistono anche aziende che beneficiano di un’esclusione totale dall’accisa e dalle addizionali regionali sul gas?

Le aziende escluse dall’accisa e dalle addizionali regionali sul gas.

Per alcune aziende l’accisa agevolata gas, così come le riduzioni, sono inutili. Perché? Perché sono proprio escluse dal pagamento di accisa e dalle addizionali regionali.

Quali sono queste aziende? Tutte le imprese che utilizzano il gas per la riduzione chimica, nei processi mineralogici e produzione nei processi elettrolitici o metallurgici (classificazione DI 26 e DJ 27 codice ATECO).

Ma quali sono le aziende che hanno diritto ad agevolazioni sulle aliquote?

Le aziende che hanno diritto all’aliquota Iva agevolata al 10% per il gas.

Mentre per usi civili viene applicata l’aliquota ridotta al 10% per i primi 480 metri cubi l’anno, esiste un’aliquota Iva agevolata anche per certe tipologie di aziende. Vediamo quali:

  1. Aziende agricole.
  2. Imprese che usano il gas per la produzione di energia elettrica.
  3. Imprese estrattive e manifatturiere (sezione C, codice Ateco).

Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione con ione combinata di elettricità e calore.

Accise Agevolate Gas: come richiederle?

Veniamo al punto focale: dopo aver compreso se si ha diritto ad ottenere le Accise Agevolate Gas, scopriamo come fare richiesta per beneficiarne.

In che modo, quindi, le aziende possono richiedere l’accesso all’agevolazione delle aliquote?

Dopo l’attivazione della fornitura, l’impresa è tenuta ad inviare un’apposita dichiarazione scritta al proprio fornitore. Per usufruire delle Accise Agevolate Gas, inoltre, il cliente dovrà dichiarare, nella apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dispone di tutti i requisiti essenziali per ottenere l’agevolazione. Per inoltrare correttamente la richiesta, sarà necessario compilare e firmare uno specifico modulo del fornitore previsto per la propria attività, che dovrà essere inoltrata al fornitore stesso via posta con raccomandata, via fax o via email PEC.

Il modulo in questione andrà compilato con tutti i dati relativi all’utenza gas:

  • indirizzo;
  • codice fiscale;
  • partita IVA;
  • codice PDR;
  • dati del richiedente;
  • restante dei documenti richiesti.

In alcuni casi potrebbe essere necessaria la copia del certificato della camera di commercio, della licenza di esercizio per i locali pubblici e ristorazione o la copia dello statuto per impianti sportivi e attività di assistenza.

Infine, è obbligatorio allegare una copia del documento valido d’identità del richiedente, pena l’invalidità della domanda.

Differenze tra accisa per uso civile e accisa ridotta per uso industriale/commerciale.

A questo punto potrebbe essere lecito domandarsi quali siano le differenze tra accisa per uso civile e accisa ridotta per uso industriale o commerciale. Ecco i valori dell’accisa per usi civili e per usi industriali o commerciali:

Accisa per uso civile:

  • Per consumi fino a 120 metri cubi annui: 0,044 euro per metro cubo.
  • Per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: 0,0175 per metro cubo.
  • Per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: 0,170 euro per metro cubo.
  • Per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui a 0,186 euro per metro quadro.

Accisa ridotta per uso industriale/commerciale:

  • Per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui: 0,012498 euro a metro cubo.
  • Per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui a 0,0074988 per metro cubo.

Si assiste, quindi, a una differenza media di 0,17euro/smc, il che significa che, per un consumo di 10.000 metri cubi annui, ci sarà un risparmio di 1.700,00 euro all’anno.

Accise Agevolate Gas: il modo più veloce per ottenerle.

Dopo aver sviscerato l’argomento, dandoti gli strumenti necessari a capire nel dettagio cosa sono e come ottenere le Accise Agevolate Gas, vogliamo parlarti del modo più veloce per ottenerle.

Consci del fatto che può risultare complesso, ti offriamo la possibilità di verificare gratuitamente se hai diritto a beneficiare delle Accise Agevolate Gas e, nel caso, di supportarti nella procedura.

Compila il form sottostante, allegando la tua ultima bolletta. Un nostro consulente ti contatterà, gratuitamente, indicandoti se hai o meno diritto alle Accise agevolate sulla bolletta del Gas e nel caso ti spiegherà cosa devi fare.

Imposte fiscali Gas

L’imposta fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

  1. Imposta di consumo (D.L. 504/95 e successive modifiche ed integrazioni). L’entità dell’imposta di Consumo o accisa è determinata dal Ministero delle Finanze, è articolata per tipologia di utilizzo e per zona geografica e viene misurata a seconda dei metri cubi di gas erogati.
  2. Addizionale regionale (D.L. 398/90 e successive modifiche ed integrazioni) L’entità dell’addizionale, commisurata ai metri cubi di gas erogati, viene determinata da ciascuna Regione entro il limite massimo di € 0,0310 al metro cubo, per un valore che non può comunque superare la metà della corrispondente imposta di consumo.
  3. I.V.A imposta sul valore aggiunto, applicata in termini percentuali all’importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).
Offerta servizio tutela gas

Le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti finali in regime di tutela sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) secondo l’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09.

Le componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale del gas sono la tariffa, le accise e le imposte.

La tariffa è costituita da componenti relative ai Servizi di Vendita e componenti relative ai Servizi di Rete. Ricordiamo quindi : 

  • Materia gas naturale: include le seguenti componenti
    • CMEM espressa in €/GJ: componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento all’ingrosso della materia pima gas;
    • CCR espressa in €/GJ: componente tariffaria relativa al rischio legato all’approvvigionamento nei mercati all’ingrosso;
    • QVD: componente tariffaria articolata in una parte fissa (espressa in €/pdr/anno) ed una parte variabile (espressa in €/GJ), relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.
  • Trasporto e gestione del contatore: includono le seguenti componenti
    • τ1 espressa in €/pdr/anno: componente fissa destinata alla remunerazione del servizio di distribuzione, misura e commercializzazione;
    • τ3 espressa in €/smc: componente variabile destinata alla remunerazione del servizio di distribuzione;
    • QT espressa in €/GJ: componente tariffaria relativa al servizio di trasporto;
    • RS espressa in €/smc: componente variabile destinata alla copertura degli oneri per interventi legati alla qualità del servizio di distribuzione e misura del gas;
    • UG1 espressa in €/smc: componente variabile destinata alla copertura di eventuali squilibri e/o conguagli dei sistemi di perequazione tariffaria;
    • ST espressa in €/smc: componente rappresentativa dello sconto tariffario di Gara;
    • VR espressa in €/smc: componente a copertura della differenza tra VIR e RAB;
    • CE espressa in €/smc: componente a compensazione aree di nuova metanizzazione.
  • Oneri di sistema: includono le seguenti componenti
    • RE espressa in €/smc: componente variabile destinata alla copertura degli oneri per interventi legati al risparmio energetico ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
    • UG2 componente in parte fissa (espressa in €/pdr/anno) ed in parte variabile (espressa in €/smc) destinata alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
    • UG3 espressa in €/smc: componente variabile a copertura degli oneri connessi al recupero delle morosità;
    • GS espressa in €/smc: componente variabile destinata alla copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati (Bonus Gas) e non viene applicata ai clienti domestici.
Gas sicuro

Il metano, come tutti i combustibili, è una sostanza potenzialmente pericolosa, dunque è  necessario utilizzarlo nel rispetto di alcune regole per garantirvi la massima sicurezza e serenità. La legge italiana, infatti, ha reso obbligatorie alcune norme di sicurezza per l’acquisto, l’installazione, la manutenzione e la conduzione degli impianti gas.

Bonus sociale elettrico

Il Bonus Elettrico è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 15.000 euro);
  • nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (per il 2023 il valore soglia ISEE è stato elevato a 30.000 euro) ;
  • nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

 

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico.

Per ottenere i bonus per disagio economico sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.

Mentre per l’accesso al bonus per disagio fisico non ci sono variazioni, i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità  https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm  o chiamare il numero verde:

Imposte fiscali Luce
Composizione Mix Energetico

Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.

Come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative a:

  • Composizione del mix energetico iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021 e nel 2022, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 28 Luglio 2023;
  • Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Simecom S.r.l. nel 2021 e 2022.
Livelli di qualità commerciale

Con la delibera ARG/com 164/08 (e successive modifiche ed integrazioni) l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha uniformato

i parametri di qualità tra le varie aziende di vendita di gas naturale ed energia elettrica e definito altri importanti aspetti al fine di garantire una migliore qualità del servizio e una migliore tutela del Cliente.

La delibera ha definito gli indicatori della qualità commerciale, concernenti l’insieme delle prestazioni rese ai Clienti, distinguendo due tipologie: Livelli Specifici di Qualità, Livelli Generali di Qualità

I “Livelli Generali di Qualità” sono definiti come la percentuale minima di Clienti per i quali la prestazione richiesta è effettuata entro un tempo massimo; in altri termini, si ammette che una percentuale (in genere piccola) di richieste possa essere completata in tempi superiori al tempo massimo.

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA:

95% Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il termine massimo di 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta. (Livello rispettato al 100% per il 2016)

95% Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il termine massimo di 40 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta (Livello rispettato al 100% per il 2016)

I “Livelli Specifici di Qualità” sono definiti come il tempo massimo entro cui chi fornisce il servizio deve effettuare una determinata prestazione richiesta dal Cliente. Il Cliente che ha richiesto la prestazione può controllare il rispetto del Livello Specifico di Qualità. Il mancato rispetto dei Livelli Specifici di Qualità, per cause imputabili al Venditore, genera la corresponsione automatica di un indennizzo al Cliente, attraverso la fattura.

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA:

40 giorni solari dal ricevimento del reclamo (Livello rispettato al 100% per il 2016)

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti

90 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica (Livello rispettato al 100% per il 2016)

Tempo massimo di rettifica di fatturazione

20 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica (Livello rispettato al 100% per il 2016)

Tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione

INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE *

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA:

Mancato rispetto del tempo massimo di risposta a reclami scritti o richieste scritte di rettifica:

20 euro se la risposta è inviata tra il 41° e l’80° giorno

40 euro se la risposta è inviata tra l’81° e il 120° giorno

60 euro se la risposta è inviata dopo il 120° giorno

Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica della fatturazione:

20 euro se la risposta è inviata tra il 91° e l’80° giorno

40 euro se la risposta è inviata tra il 181° e il 270° giorno

60 euro se la risposta è inviata dopo il 270° giorno

Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione:

20 euro se la risposta è inviata tra il 21° e il 40° giorno

40 euro se la risposta è inviata tra il 41° e il 60° giorno

60 euro se la risposta è inviata dopo il 60° giorno

*Il riconoscimento dell’indennizzo automatico avviene nella prima fatturazione utile e comunque entro otto mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica. L’indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall’art. 19 del TIQV

INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA REGOLAZIONE O DI MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE IN MORA, QUALORA LA FORNITURA DEL CLIENTE SIA STATA SUCCESSIVAMENTE SOSPESA (Delibera n. 67/2013/R/com del 21 febbraio 2013 dell’AEEG)*

Mancato rispetto del tempo massimo di risposta a reclami scritti o richieste scritte di rettifica:

20 euro Mancato rispetto dei termini per la costituzione in mora

30 euro Mancato invio della comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata

*Il riconoscimento dell’indennizzo automatico avviene nella prima fatturazione utile e comunque esso viene corrisposto entro otto mesi dal verificarsi della sospensione.

Livelli di qualità commerciale distributori

Il servizio gas naturale è soggetto a regolamentazione da parte dell’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che, con appositi provvedimenti (delibere), definisce le condizioni economiche di fornitura (tariffe), i livelli di qualità nonché le modalità commerciali e tecniche di erogazione del servizio.

In particolare, la Delibera ARG/gas 574/2013/R/gas del 12.12.2013 (e successive modifiche ed integrazioni), per quanto riguarda il servizio di distribuzione e la Delibera ARG/com 164/08 del 18.11.2008 (e successive modifiche ed integrazioni), per quanto riguarda il servizio di vendita, impongono, sia alle Società di Distribuzione che a quelle di Vendita, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai Clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e alimentati in bassa pressione.

Per richiedere le prestazioni relative al servizio di distribuzione, se il Cliente ha già stipulato un contratto di fornitura con una Società di Vendita, deve rivolgersi a quest’ultima, che farà da tramite con la Società di Distribuzione locale per la gestione della pratica. Fanno eccezione i reclami scritti e le richieste scritte relativi al servizio di distribuzione, per i quali il Cliente può anche rivolgersi direttamente alla Società di Distribuzione.

Se invece il Cliente non ha ancora stipulato il contratto può rivolgersi direttamente alla Società di Distribuzione per chiede- re il preventivo o l’esecuzione dei lavori di allacciamento. Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti comporta la corresponsione ai Clienti di indennizzi automatici. È facoltà delle Società di Distribuzione e di Vendita definire propri standard specifici e generali di qualità, purché tali standard siano migliorativi rispetto a quelli minimi previsti.

Tabella A – Livelli specifici di qualità commercia le del servizio di distribuzione

Tabella B – Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale.

Tabella C – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Tabella D – Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita

Tabella E – Livelli specifici e generali di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità indicati nella Tabella A è prevista la corresponsione da parte della Società di distribuzione – direttamente (relativamente alle richieste di preventivazione/esecuzione di lavori gestite) o attraverso la Società di Vendita (in tutti gli altri casi) – dei seguenti indennizzi automatici base (che possono raddoppiare o tripli- care in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione), differenziati per tipologia di Cliente: 35,00 Euro, per i Clienti con gruppo di misura (contatore) fino alla classe G 6; 70,00 Euro, per i Clienti con gruppo di misura (contatore) dalla classe G 10 alla classe G 25; 140,00 Euro, per i Clienti con gruppo di misura (contatore) dalla classe G 40.

Relativamente alla prestazione “Messa a disposizione di dati tecnici”, nel caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione della prestazione, è prevista la corresponsione di un indennizzo automatico base pari a 30,00 Euro (che può raddoppiare o triplicare in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione), anziché degli indennizzi differenziati per tipologia di Cliente.

Nel caso di mancato rispetto del tempo massimo di raccolta della misura (di cui all’articolo 53) è prevista la corresponsione di un indennizzo automatico base pari a 35,00 Euro. In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità indicati nella Tabella C è prevista la corresponsione al Cliente da parte della Società di Vendita, in occasione della prima fatturazione utile (comunque massimo entro 8 mesi), di un indennizzo automatico base pari a 20,00 Euro (che può raddoppiare o triplicare in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione).

Riconoscimento degli indennizzi automatici

Gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui alla Tabella A (prestazioni di competenza della Società di Distribuzione) vengono corrisposti al richiedente la prestazione (Cliente o Società di Vendita) entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo standard, esclusi gli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, per i quali il medesimo termine decorre dalla data dell’appuntamento ed esclusi gli indennizzi automatici per mancato rispetto del tempo di raccolta della misura, per i quali il medesimo termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo massimo previsto per la raccolta della misura.

L’indennizzo deve comunque essere corrisposto entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta. Nei casi di indennizzo corrisposto alla Società di Vendita, quest’ultima è tenuta ad accreditare tale indennizzo al Cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la Società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, in bolletta o tramite rimessa diretta.

Gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui alla Tabella C (prestazioni di competenza della Società di Vendita) vengono corrisposti al Cliente dalla Società di Vendita, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta, comunque entro 8 mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione.

Accesso dati di base

Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia (D.Lgs. 73/2007 e Delibera AEEGSI 157/07 e s.m.i.) prevede che alcuni dati, relativi ai Clienti finali, possano essere comunicati dai Distributori locali a venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero. Tale previsione ha natura temporanea.

I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della ca- bina REMI di riferimento e fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale.

Questi dati possono essere utilizzati da venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero per formulare, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, nè per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha predisposto un’Informativa (Allegato A alla Delibera 157/07 e s.m.i.) che pubblichiamo e che verrà personalizzata nel caso facessimo uso della facoltà concessa. Resta la Sua facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 direttamente nei confronti del Distributore locale.

Canone RAI

A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato verrà rateizzato nella bolletta elettrica. Paga il canone ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza.

L’importo del canone per l’anno in corso è pari a 90€ e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.

Abbiamo raccolto qui tutte le vostre domande più frequenti.
Cerca la risposta che fa al caso tuo.

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o della Rai.

Autolettura

Comunicare l’Autolettura ti consente di avere un profilo di consumo sempre aggiornato. In tal modo, anche in assenza di una lettura reale, saremo in grado di inviarti una bolletta sempre in linea con i tuoi consumi.

Per effettuare l’Autolettura sono necessari:

  • il tuo numero cliente di 9 cifre, che trovi sulla prima pagina della bolletta
  • la lettura presente sul contatore

 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA:

Se la tua fornitura è alimentata da un contatore elettronico e teleletto non è più necessario comunicarci l’Autolettura (Delibera 738/16 ARERA).

Se eccezionalmente la telelettura non venisse rilevata per due mesi consecutivi, per i casi previsti dalla normativa vigente, troverai in bolletta, nel box “Autolettura”, l’indicazione su come comunicare la lettura.

Se la tua fornitura è alimentata da un contatore trattato monorario o vero non teleletto, puoi continuare a comunicare l’Autolettura secondo le modalità indicate in bolletta nel box “Autolettura”.

RICORDA: la lettura da te comunicata, se validata dal distributore, verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta qualora il dato sia validato dal distributore.

FORNITURA DI GAS:

Se la tua fornitura è alimentata da uno Smart Meter (un contatore teleletto) non è più necessario comunicarci l’Autolettura, in quanto i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente dal distributore.

Se eccezionalmente venissero emesse consecutivamente due bollette di periodo basate su consumi stimati troverai in bolletta, nel box “Autolettura”, l’indicazione su come comunicare la lettura.

Se la tua fornitura è alimentata da un contatore tradizionale puoi continuare a comunicare l’Autolettura secondo le modalità indicate in bolletta nel box “Autolettura”.

RICORDA: la lettura da te comunicata verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta, qualora il dato sia validato dal distributore.

Se devi fare una voltura o cambiare Fornitore e non hai il contatore teleletto potrai comunicare l’Autolettura (Delibera 100/2016/R/COM); questa sarà poi verificata dal Distributore e, qualora validata, potrà essere utilizzata per calcolare l’ultima fattura.

Potrai effettuare la comunicazione tra i 5gg lavorativi precedenti e i 3gg lavorativi successivi alla data di decorrenza della voltura o del cambio Fornitore; la lettura sarà ricondotta alla data effettiva di attivazione contrattuale.

Contatti e reclami

Contatti Eko 360

Amministratore di Sistema

Contatto amministratore

Modulo prescrizione

Con la deliberazione 569/2018 /R/com del 13 novembre 2018 e ss. mm. ii., l’ARERA ha approvato gli interventi per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei Clienti in caso di fatturazione contenente importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, come modificata dalla Legge di Bilancio 2020.

La prescrizione riguarda i consumi risalenti a più di due anni rispetto alla data di emissione della fattura di energia elettrica e/o di gas e deve essere eccepita dal Cliente che può pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di due anni.

 

Per agevolare l’inoltro di tali richieste, il Cliente può utilizzare il modulo appositamente predisposto ed inviarlo, una volta compilato e firmato, ad Ekomobil  – Via……., Cremona 26100, o tramite e-mail all’indirizzo ………  oppure consegnandolo presso gli Ekostore  territoriali.

Conciliazione

Il Servizio di Conciliazione è stato istituito dall’Autorità ARERA per risolvere in modo semplice e veloce le controversie tra Operatori e Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione.

Il Servizio Conciliazione dell’Autorità è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo. In alternativa tale tentativo può essere esperito dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR – alternative dispute resolutions).

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione necessario per l’accesso alla giustizia ordinaria, cioè tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio.

E’ possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità o agli organismi ADR, via web, posta o fax, direttamente o mediante un delegato, dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo e, comunque, non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso. Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia nei seguenti casi:

  • sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione;
  • il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro dell’attivante.

Per accedere al servizio di conciliazione e/o per maggiori informazioni sono disponibili i seguenti Link:

http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen

https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

https://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm

Evoluzione dei mercati al dettaglio

La legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” stabilisce, dal 1° luglio 2019, la fine della tutela di prezzo fornita dall’Autorità per i settori dell’energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici), individuando a tal fine un percorso a beneficio dei clienti finali di piccole dimensioni.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

http://www.autorita.energia.it/it/190701.htm

Morosità ed indennizzi

Documento creato da ekomobil ad hoc ( es : https://www.simecom.it/wp-content/uploads/Morosita-ed-indennizzi.pdf

Accertamenti della sicurezza post contatore

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la Delibera 40/2014/R/GAS, ha disposto azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali.

Lo scopo della Delibera è quello di assicurare che l’impianto di utenza gas sia stato eseguito nel rispetto della regola dell’arte e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento.

La procedura predisposta dall’Autorità prevede che il Cliente che richiede la fornitura per un nuovo impianto gas o la riattivazione di uno esistente presenti al Distributore al momento della richiesta, anche per tramite la società di vendita, la documentazione necessaria per l’accertamento della corretta esecuzione dell’impianto. L’inizio dell’erogazione del gas potrà avvenire solo all’esito positivo dell’accertamento della documentazione presentata.

Come disposto dall’Autorità di seguito pubblichiamo un facsimile dell’allegato informativo F/40, per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore e le linee Guida n. 11 del Comitato Italiano Gas (CIG) – Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas (2020)

Allegati:

  • allegato F/40 -“Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore”

linee guida CIG n. 11, con annesso il modello di rapporto tecnico di compatibilità e il modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antincendio

Servizio di tutela della vulnerabilità

INFORMATIVA SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la delibera 100/2023/R/com, ha stabilito che il Servizio di Tutela Gas terminerà il 31 dicembre 2023, di conseguenza tutte le relative condizioni economiche e di fornitura non potranno più essere applicate; inoltre ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 è istituito il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità.

I clienti finali domestici individuati vulnerabili hanno diritto a fruire delle condizioni di fornitura del servizio gas definite e regolate dall’ARERA (servizio di tutela della vulnerabilità) che prevede un prezzo che riflette il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti ed aggiornati dalla medesima Autorità.

Sono definiti clienti vulnerabili gas tutti i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
  • rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • di età superiore ai 75 anni.

Simecom informa i propri clienti finali domestici, non già identificati come vulnerabili e che desiderano essere riforniti alle condizioni di fornitura del Servizio di Tutela della Vulnerabilità definite e regolate dall’Autorità, che hanno la possibilità di identificarsi come vulnerabili, in quanto soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, compilando l’apposita autocertificazione Modulo 1 che dovrà essere restituita all’indirizzo mail servizioclienti@simecom.it oppure consegnata direttamente in uno dei punti vendita di Simecom.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato gas e sulle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità definite e regolate dall’ ARERA sono disponibili sul sito internet dell’Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori.htm) o contattando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Cosa succederà nei prossimi mesi

I Clienti domestici che rientrano già nel mercato libero riceveranno nelle bollette tra settembre e dicembre 2023 informazioni sulle condizioni di fornitura riservate ai clienti vulnerabili;

I Clienti domestici che usufruiscono del Servizio di Tutela Gas verranno identificati come vulnerabili e non vulnerabili e riceveranno, nel mese di settembre 2023, informazioni dettagliate sulla rimozione del servizio di tutela gas;

Dal 1 gennaio 2024 saranno applicate le nuove condizioni di fornitura differenziate tra clienti identificati come vulnerabili e non vulnerabili.